Regolamenti UE > Regolamento n. 2568/91

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

allegato I allegato Xa mod.1429/92 mod.2527/95
allegato II allegato Xb mod.1683/92 mod.2472/97
allegato III allegato XI mod.1996/92 mod.282/98
allegato IV allegato XII mod.3288/92 mod.2248/98
allegato V allegato XIII mod.183/93 mod.379/99
allegato VI allegato XIV mod.620/93 mod.455/01
allegato VII allegato XV mod.177/94
allegato VIII allegato XVI mod.2632/94
allegato IX mod.3682/91 mod.656/95

La Commissione delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 35 bis, considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva commercializzati nei singoli Stati membri, nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi; considerando che per poter distinguere i vari tipi di olio è opportuno definire le caratteristiche fisico-chimiche di ciascuno di essi, nonché le caratteristiche organolettiche degli oli vergini, per garantire la purezza e la qualità dei prodotti in parola, salve le altre disposizioni vigenti in materia; considerando che è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la Comunità la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione organolettica; che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune; considerando che la definizione delle caratteristiche fisicochimiche degli oli d'oliva e dei metodi di analisi comporta l'adattamento delle note complementari del capitolo 15 della nomenclatura combinata; considerando che il metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini implica la costituzione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti e che è pertanto opportuno prevedere il termine necessario per la realizzazione di siffatta struttura; che, tenuto conto delle difficoltà che taluni Stati membri dovranno affrontare per la costituzione dei comitati di assaggio, è opportuno autorizzare il ricorso ai comitati esistenti negli altri Stati membri; considerando che per garantire il corretto funzionamento del sistema dei prelievi applicabili all'importazione di sanse di oliva, è opportuno prescrivere un metodo unico per determinare il tenore in olio di questi prodotti; considerando che per non recare pregiudizio agli scambi è opportuno prevedere un periodo limitato per lo smaltimento dell'olio condizionato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 (4); considerando che il comitato di gestione per i grani non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Fino al 31 ottobre 1992, l'introduzione dei metodi di analisi contemplati all'articolo 2 non osta a che gli Stati membri adottino altri metodi provati e scientificamente affidabili, a condizione di non ostacolare la libera circolazione dei prodotti riconosciuti conformi alla normativa di applicazione dei metodi comunitari. Gli Stati membri interessati notificano tali altri metodi alla Commissione prima di applicarli.
Qualora uno di questi altri metodi dovesse dare un risultato diverso da quello ottenuto con l'applicazione del metodo comune, si tiene conto solo del risultato ottenuto con l'applicazione del metodo comune.

Articolo 4

Articolo 5

Le note complementari n. 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 6

Articolo 7

Si applicano le disposizioni comunitarie relative alla presenza di sostanze indesiderabili diverse da quelle di cui all'allegato XI.

Articolo 8

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1058/77 è abrogato.

Articolo 10

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
Per la Commissione (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
RAY MAC SHARRY (3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
Membro della Commissione (4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.

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