Un sistema di monitoraggio per l'analisi delle emissioni

Negli ultimi anni la salvaguardia dell’ambiente ha assunto un ruolo primario nelle attenzioni delle persone, tanto da divenire un valore qualificante e primario nella scala dei valori dei singoli individui. Il concetto di ambiente pulito si sta’ concretizzando in un’insieme di regole e norme che cercano di conciliare le esigenze di trasformazione e produzione di beni e servizi con il costo che l’ambiente impone e pretende.

Su questo cammino, la filosofia che si stà affermando può essere banalizzata nel seguente concetto. Per produrre un ben determinato bene o servizio, la tecnologia ragionevolmente impiegabile mi permette di produrlo pagando all’ambiente un costo determinabile. Tutti devono quindi produrre rispettando questo bilancio. Chi non è in grado di rispettarlo, o si aggiorna tecnologicamente o smette di produrre in quanto la collettività non è disposta a pagare un prezzo ambientale superiore.

L’immediata concretizzazione del concetto è la definizione dei costi sostenibili per ciascuna produzione, ed in tal senso ogni collettività, nazionale e regionale, sta’ determinandone i limiti.

Ovviamente fissati i limiti è necessario definire le metodologie per verificare che tali limiti imposti dalla collettività siano rispettati. Il tal senso lo stato Italiano ha definito, con buona precisione, i criteri, le metodologie e le tecniche da seguire per misurare e certificare, in modo confrontabile, il valore del costo ambientale che la collettività sta’ pagando per un determinato impianto.

Su questo spunto prende origine la presente relazione che cerca di riassumere, cercando di fare chiarezza, le tecniche utilizzabili per assolvere al compito. Non entreremo quindi a discutere del perché di alcune tecniche ne di quali considerazioni sono alla base delle disposizioni attualmente in vigore, ma concentreremo la nostra attenzione sul come realizzare un sistema che soddisfi le esigenze attuali e contemporaneamente non sia chiuso rispetto agli sviluppi che la norma e la prassi potrebbe ragionevolmente raggiungere.

L’attenzione sarà rivolta ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, ovvero ad un possibile sistema automatico di raccolta ed analisi di tutte le informazioni necessarie per certificare il livello emissivo che un impianto ha prodotto. Non ci occuperemo quindi della realizzazione fisica del sistema di campionamento e misura, dei principi e delle tecniche di trasduzione adottate dai vari tipi di analizzatori, ma del solo trattamento informatico dei dati forniti dalle apparecchiature e dal sistema di campionamento.

La soluzione del problema sarà quindi suddivisa in:

  • Trasduzione fisica/elettrica dei segnali.
  • Ingegnerizzazione e normalizzazione delle informazioni raccolte.
  • Gestione e memorizzazione delle informazioni istantanee.
  • Controllo e visualizzazione dello stato istantaneo delle emissioni.
  • Analisi sul medio/lungo periodo.
  • Distribuzione delle informazioni.

1. L’INTERFACCIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI MISURA.

Vi sono tre tipologie di informazioni che è necessario conoscere e quindi acquisire:

  • Concentrazione istantanea degli inquinanti.
  • Stato di funzionamento del sistema di acquisizione
  • Condizioni d’esercizio dell’impianto produttivo oggetto dell’analisi

La modalità fisica con cui prelevare le informazioni dipende dalla tipologia dell’impianto, dal livello di automazione già presente nel sito produttivo, dalle procedure e dagli standard in essere.

Possiamo differenziare i due casi estremi, ovvero l’introduzione di un nuovo sistema di digitalizzazione di tutte le informazioni, che tipicamente viene scelto qualora non siano già presenti altri dispositivi ovvero quando, per scelte di varia natura, s’intenda differenziare ed isolare le apparecchiature coinvolte dal sistema di gestione delle emissioni.

L’altro estremo è l’integrazione del sistema di raccolta e governo dei dati di processo ed impianto (D.C.S.) con le informazioni provenienti dal sistema di analisi degli inquinanti. Tale scelta è probabilmente la più corretta in quanto permette di razionalizzare il sistema integrandolo con quanto è già presente, è così possibile realizzare delle economie di scala per quanto concerne la manutenzione ed il servizio del sistema, consente di riutilizzare conoscenze e competenze già possedute dal personale operante sull’impianto.

Oltre a tali benefici, l’approccio normalizzato permette di conoscere anche tutte le grandezze, tipicamente di impianto e di processo che normalmente sono già acquisite e governate da un sistema centralizzato, pratica che permette di progettare e realizzare un sistema in grado di risolvere correttamente il problema di analisi ed estrapolazioni delle informazioni alternative, in caso di mancanza di informazioni dalla strumentazione specifica di analisi degli inquinanti.

La trasduzione dei segnali di campo è essenzialmente la conversione o la rappresentazione elettrica ovvero informatica della grandezza fisica da misurare in modo che sia intelligibile e trattabile da un sistema informatico.

Per ottenere tale servizio occorre dotarsi degli opportuni canali di conversione, che in caso di grandezze analogiche debbono avere una risoluzione di almeno 10 bit, ovvero devono essere in grado di discretizzare l’informazione in almeno 1000 parti, in altri termini l’errore di rappresentazione deve essere mantenuto entro lo 0.1%. Il convertitore deve possedere capacità di autodiagnostica, ovvero dichiarare condizioni d’errore, quali l’interruzione del conduttore elettrico in arrivo dal trasduttore chimico – fisico, dichiarare la situazione di overflow e di underflow, cioè la situazione del segnale elettrico applicato all’interno del range naturale di funzionamento del convertitore stesso.

Le tipologie tipiche dei segnali normalmente forniti dai trasduttori e dagli analizzatori è il 4-20 mA, anche se in alcuni analizzatori, tipicamente di trasduzione di informazioni meteorologiche (Velocità del vento, irraggiamento solare, piovosità….) capita di dover interfacciare segnali di natura differente quali 0-1 Vcc, 0-10Vcc, frequenza.

La strumentazione più accurata permette di configurare l’uscita analogica degli strumenti su più scale, ovvero lo strumento rende disponibile un segnale analogico modulato su di una scala il cui range di lavoro è variabile. La tipologia della scala utilizzata in un determinato istante è determinabile leggendo alcune informazioni, di tipo on/off.

A titolo di chiarimento ipotizziamo uno strumento per la misura di concentrazione dell’ossigeno, con rappresentazione su due scale, una prima con un range 0-5%Vol, ed una seconda scala con un range 0-25%Vol. La situazione di cambio scala è un transitorio abbastanza delicato in quanto, se il sistema di gestione non è sufficientemente veloce nell’acquisire gli stati, si potrebbero introdurre dei problemi di corretta interpretazione delle informazioni.

La tecnica di interfacciamento mediante trasduzione da segnali elettrici ha, come aspetto particolarmente delicato, la corretta configurazione ed il corretto allineamento tra le impostazioni di strumento e le impostazioni del convertitore analogico/digitale. Qualora vengano modificate i range di funzionamento sullo strumento di analisi occorre che la medesima correzione venga effettuata anche sul sistema di trasduzione.

L’acquisizione dei segnali per via elettrica non si esaurisce con la trasduzione della grandezza analogica in quanto vanno gestite e governate anche le informazioni circa le anomalie, lo stato di buon funzionamento, la situazione di taratura che lo strumento sta’ vivendo in ogni particolare istante. Tali informazioni assumono un’importanza basilare per la successiva caratterizzazione delle informazioni.

Riassumendo, le informazioni minime che occorre acquisire e gestire, per ogni strumento di misura degli inquinanti, sono:

  • Rappresentazione del valore fisico misurato (Analogico 10 bit)
  • Uno o più informazioni circa l’affidabilità del convertitore analogico/digitale
  • Uno o più contatti per la determinazione della scala in uso
  • Uno o più digitali per la certificazione dell’affidabilità del funzionamento dello strumento
  • Uno o più digitali per la determinazione delle fasi di calibrazione e taratura dello strumento

Gli analizzatori più aggiornati dispongono anche di capacità di interfacciamento informatico digitale. Tale opportunità è da preferire dal collegamento tramite segnali elettrici analogici e digitali in quanto permette un trasferimento più accurato della misura, eliminano il problema dei cambi scala, risolve l’allineamento delle configurazioni tra strumentazione e sistema di analisi (una variazione operata sullo strumento viene automaticamente recepita dal sistema di analisi) certifica senza problemi di sincronizzazione lo stato di affidabilità e funzionamento dello strumento e permette inoltre una diagnosi ed una manutenzione remota. I vantaggi qui elencati sono gravati, ovviamente, da un costo maggiore sia dello strumento che dell’interfacciamento.

Per caratterizzare completamente le informazioni prelevate dagli strumenti d’analisi occorre conoscere anche lo stato di funzionamento e la configurazione contingente del sistema di prelievo e trattamento del gas da misurare, ovvero del sistema che prelevando il gas dal sito opportunamente scelto, lo trasporta fino agli analizzatori in modo che le caratteristiche degli inquinanti non vengano alterate.

La complessità del sistema di prelievo e trattamento dipende dalla tipologia della strumentazione ovvero dalla tecnologia impiegata per la rilevazione degli inquinanti, in alcune situazioni tale sistema, tipicamente pneumatico, è formato da un’insieme di apparecchiature di cui occorre verificare il corretto funzionamento e qualora tale situazione non sia verificata marcare la misura proveniente dagli analizzatori non significativa in quanto l’intero sistema di misura non è nelle migliori condizioni operative e di conseguenza l’affidabilità della misura ne è fortemente influenzata.

Le informazioni caratterizzanti il funzionamento del sistema di prelievo sono tipicamente di tipo on/off, raramente occorre acquisire informazioni di tipo analogico, l’entità di tali informazioni, normalmente è limitato a 5/10 contatti d’allarme.

Tutto il sistema di misura deve supportare procedure di calibrazione o di verifica di calibrazione. Sostanzialmente ogni strumento di misura, per certificare la propria affidabilità, deve subire, a periodi variabili in funzione delle condizioni d’impiego e della tipologia della strumentazione di rilevazione, delle procedure di calibrazione che consistono, sostanzialmente nel far eseguire alla strumentazione delle misure su entità (gas) di concentrazione nota, in tal modo la strumentazione, conoscendo il valore che dell’inquinante che sta’ flussando, può aggiustare il proprio punto di lavoro in modo opportuno.

Tali calibrazioni o verifiche di affidabilità possono essere svolte, sia sul singolo strumento, sia sul sistema di campionamento, trasporto ed analisi. In entrambe i casi il sistema di monitoraggio deve conoscere lo stato di ogni partecipante alla catena di verifica, in modo da tenere in giusta considerazione ogni stato del sistema. La tipologia delle informazioni da acquisire per seguire questi aspetti è, normalmente, di tipo on/off, l’entità dei segnali è circa di 5/10 informazioni digitali.

Per quanto concerne le calibrazioni, queste sono comandate in manuale sia dagli strumentisti che in modo automatico, decise dalla strumentazione stessa a periodi prefissati o in presenza di condizioni ritenute dagli analizzatori essere anomale.

Il sistema di monitoraggio deve poter rilevare tali occorrenze per poterne certificare l’esecuzione. La gestione degli automatismi di calibrazione è normalmente effettuata dalla strumentazione di misura.

Ultimo aspetto da gestire, ma assolutamente non ultimo per importanza, è l’acquisizione dei parametri operativi dell’impianto di trasformazione per cui si stanno valutando e misurando le emissioni. Mediante tali dati sarà possibile determinare lo stato di funzionamento dell’intero impianto, discriminante molto importante per l’aspetto normativo, oltre che permettere al conduttore dell’impianto di trasformazione un confronto tra dati caratteristici dell’impianto e livello di emissione associata. Tale studio permette di stabilire e verificare il comportamento dell’impianto ai vari regimi e quindi, permette di dedurre informazioni circa il livello emissivo atteso per ogni tipologia di conduzione, fino a permettere la determinazione delle emissioni mediante una rielaborazione e correlazione dei dati di processo. In tal modo potrà essere in grado di fornire delle stime sulle emissioni avute, qualora il malfunzionamento di parte della strumentazione di analisi ecceda le 48 ore normalmente tollerate.

2. INGEGNERIZZAZIONE E NORMALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE.

I dati elementari acquisiti dai sistemi di misura devono essere portati, mediante relazioni matematiche, a valori normalizzati, ovvero la concentrazione o l’entità dell’emissione misurata deve essere espressa come se fosse stata misurata in condizioni normalizzate.

Altra trasformazione è relativa alle conversione tra le unità di misura fornite dalla strumentazione e quelle richieste. Normalmente i limiti sono espressi come concentrazioni in mg/Nm3. Qualora la strumentazione fornisca i propri risultati in unità differenti è necessario convertire i valori immediatamente nella unità scelta dal legislatore.

Operando le opportune conversioni il valore istantaneo, e quindi mediato, dei valori emissivi sono correttamente confrontabili con i limiti imposti.

I dati elementari acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema vengono elaborati per ottenere i valori medi orari espressi nelle unita di misura richieste.

Le concentrazioni di inquinanti vengono normalizzate, riferite cioè a fumi secchi alle condizioni normali (0 °C e 0,1013 MPa) ed ad un contenuto di ossigeno pari al valore di riferimento tipico dell’impianto (es. 3% per le centrali termiche, 11% per gli inceneritori).

Per i sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di apparato di deumidificazione del campione con umidità residua corrispondente all’umidità di saturazione ad una temperatura non superiore e a 4 °C, le concentrazioni misurate possono essere considerate come già riferite ai fumi secchi, in caso contrario la misura di concentrazione viene riportata ad un valore riferito ai fumi secchi applicando la seguente formula:

            
                Cu
Cs = -------------------------
                Uf
        1 - ------------
                100
				
          

dove
Cs è la concentrazione riferita ai fumi secchi;
Cu è la concentrazione riferita ai fumi umidi;
Uf è il contenuto di -vapore d’acqua nei fumi espresso come percentuale in volume (% v/v)

Per le misure effettuate a valle del impianto di estrazione e condizionamento; poiché il sistema di refrigerazione ed estrazione della condensa riporta il gas in condizioni normali, si applica la sola correzione in ossigeno:

            
             21 - O2rif
Cn = Cm * ----------------
             21 - O2mis
				
          

dove:
Cn Valore normalizzato [mg/Nm3]
Cm Concentrazione tal quale [mg/m3]
O2rif Ossigeno di riferimento [%Vol.]
O2mis Ossigeno misurato [%Vol.]

Il valore delle Polveri viene calcolato per deduzione dalla misura di opacità effettuata direttamente in camino. Il valore del contenuto in polveri viene determinato a seguito di una campagna gravimetrica che consenta di correlare il valore di estinzione alla concentrazione di polveri con la:

            
P = a E + b
				
          

dove:
P Concentrazione polveri
E Valore estinzione [mA]
a fattore moltiplicativo
b fattore additivo

Al valore cosi ottenuto si applica la correzione in ossigeno e, se non già effettuata in fase di calcolo della retta di correlazione, la correzione in temperatura e pressione ed umidità.

            
            21 - O2rif
Pn = P * ---------------- * Kt * Kp * Ku
            21 - O2mis
				
          

dove:
Pn Valore normalizzato [mg/Nm3]
P Concentrazione tal quale [mg/m3]
O2rif Ossigeno di riferimento [%Vol.]
O2mis Ossigeno misurato [%Vol.]
Kt Correzione in temperatura
Kp Correzione in pressione
Ku Correzione in umidità

CORREZIONE IN TEMPERATURA (per i gas)

            
             273 + Tf
Kt-gas = ---------------
                273
				
          

dove:
Tf Temperatura Fumi [°C]

CORREZIONE IN TEMPERATURA (per la portata)

            
                  273
Kt-portata = ---------------
                273 + Tf
				
          

dove:
Tf Temperatura Fumi [°C]

CORREZIONE IN PRESSIONE

            
           1013.25
Kt = ------------------
        1013.25 + dPf
				
          

dove:
dPf Delta P Fumi [mbar]

Particolare attenzione deve essere prestata nella rappresentazione e nel calcolo di alcuni elementi particolari quali gli NOx. Questi ultimi si richiede che vengano espressi come NO2. Per operare correttamente occorre verificare la tipologia dello strumento di misura del NO e verificare se nell’impianto è previsto un convertitore NO2 -> NO

In caso di presenza di un convertitore NO2->NO posto prima dell’analizzatore di NO. Si dovranno eseguire le seguenti trasformazioni

            
NO[mg/m3] = NO[ppm] x 1.34

NOx[mg/m3] = NO[ppm] x 2.05

NOx[mg/m3] = NO[mg/m3] x 1.53
				
          

Nelle sole centrali termiche qualora non sia presente il convertitore NO2->NO la misura del NO deve essere divisa per 0.95 ovvero

NO effettivo = NO misurato / 0.95

Ottenendo quindi un valore di NOx pari a

NO[mg/m3] = NO[ppm] x 1.34 / 0.95

NOx[mg/m3] = NO[ppm] x 2.05 / 0.95

NOx[mg/m3] = NO[mg/m3] x 1.53 / 0.95

3. APPLICAZIONE PRATICA DELLA NORMATIVA ITALIANA PER I SISTEMI DI MISURA IN CONTINUO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (DM 29/12/95).

Con l’emanazione del Decreto ministeriale del 29/12/95 il legislatore ha fatto estrema chiarezza sul come devono essere gestite le informazioni. Le linee guida possono essere suddivise il almeno tre blocchi:

  • Gestione e certificazione del dato istantaneo
  • Generazione del valore medio orario
  • Aggregazione di valori medi orari per il calcolo di altre informazioni aggregate

Questa suddivisione rafforza il concetto che, essenzialmente, l’informazione da ottenere è basata su tre concetti, il valore dell’emissione, la situazione di attendibilità strumentale della misura, il livello di interesse dell’informazione, ovvero se l’informazione è associata ad un momento di funzionamento dell’impianto produttivo o meno.

In altri termini si distinguono delle situazioni di funzionamento dell’impianto produttivo quali:

  • Fase di arresto.
  • Fase di accensione.
  • Stato di funzionamento a regime.
  • Stato di fermo.

La distinzione ha la sua ragione d’esistere in quanto si vuole contabilizzare, specialmente sul lungo periodo, il livello di emissione media di impianti in esercizio. Includere anche i momenti in cui l’impianto è spento porta, matematicamente, ad abbassare i valori medi, d’altro canto si escludono dal computo i periodi critici, quali le fasi di accensione e spegnimento in quanto è possibile che gli automatismi non possano governare compiutamente tali transizioni. Il legislatore permette quindi di non considerare le emissioni nei momenti di transizione al fine del calcolo delle medie sui lunghi periodi comprendendo la difficoltà dell’operazione, a patto che tali passaggi siano di breve durata e con frequenza modesta.

Tale approccio si sta’ modificando, in quanto, nelle ultime disposizioni in merito ad impianti d’incenerimento (DM 19/11/97), non viene più concesso di escludere dal computo gli istanti di accensione e fermata, ma si obbliga il conduttore a rispettare i limiti di emissione comunque, indipendentemente dallo stato di regime o meno dell’impianto.

Vi è una quinta situazione che alcuni cercano di distinguere, anche se a tutt’oggi questa non è di fatto contemplata dalle regole e che poco probabilmente verrà recepita, e la situazione di emergenza, ovvero in caso di pericolo grave, il conduttore possa concentrarsi sul controllo e sulla tenuta dell’intero sistema, contravvenendo eccezionalmente ai limiti, in quanto già impegnato a risolvere problematiche di pericolosità maggiore. Ribadiamo tuttavia che tale concetto ha ben poche possibilità di essere recepito.

3.1 GESTIONE E CERTIFICAZIONE DEL DATO ISTANTANEO

La definizione di dato istantaneo, per l’aspetto normativo, è: dato relativo al segnale elettrico acquisibile in modo continuo da un analizzatore.

La prima preoccupazione è indirizzata all’attendibilità del dato stesso, e su tale aspetto il legislatore demanda le autorità locali di definirne le modalità.

Tipicamente i controlli e le verifiche richieste sono relative alla certificazione che il dato istantaneo sia acquisito in assenza di qualunque anomalia di trasporto, segnale, sistema di campionamento e di sistema di misura. Tali linee guida si concretizzano in tecniche che escludano acquisizioni istantanee poco probabili, quali variazioni forti ed impulsive sul segnale, indice di disturbi sulle linee di trasporto del segnale elettrico; valori all’esterno di valori fisicamente acquisibili, indice di disallineamento tra le configurazioni di campo e di sistema informativo.

Al concetto di dato istantaneo si sta’ aggiungendo il concetto di valore o dato elementare, ovvero il valore medio dei valori istantanei mediati per un tempo di un minuto. Tale concetto è stato pienamente formalizzato nel DDG 29/8/97 BUR Lombardia – (Criteri e procedure per la gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni da impianti termoelettrici), in cui si richiede che il conduttore dell’impianto mantenga la storia degli ultimi 40 giorni, e che sia in grado di fornire tali informazioni su supporto informatico (floppy) rispettando un preciso formato.

3.2 GENERAZIONE DEL VALORE MEDIO ORARIO

La definizione di dato medio orario, per l’aspetto normativo, è: valori delle medie aritmetiche calcolate sulla base dei valori elementari acquisiti in un’ora.

Su tale definizione si scatenano le interpretazioni, peraltro di aspetto puramente accademico in quanto le interpretazioni comunemente adottate portano, comunque, al medesimo risultato.

Tutto ha origine dalla doppia definizione di valori elementari, una prima è dato istantaneo campionato con opportuna frequenza mentre la seconda è il valore medio dei dati istantanei calcolati in un prefissato intervallo di tempo. A tale intervallo gli enti di controllo danno il valore di minuto.

Il metodo di calcolo è quindi duplice, la prima definizione impone di effettuare la media di tutti i dati istantanei acquisiti in un’ora, mentre la seconda prevede di calcolare il valore medio su di un minuto, quindi mediare i 60 valori così ottenuti per ottenere il valore orario.

È inutile dimostrare matematicamente che i due metodi portano al medesimo valore risultato, tuttavia su tale aspetto si sono scatenate dispute accese sul corretto modo computazionale.

Al valore medio orario andranno associate le informazioni di validità, intesa come percentuale dei campionamenti acquisiti rispetto al numero teoricamente acquisibile. Anche tale aspetto è dibattuto, tuttavia la scelta di un modo piuttosto dell’altro porta a risultati differenti per quanto riguarda la complessità del sistema di acquisizione e gestione.

La validità discende dal campionamento istantaneo, se si assume che il valore elementare è quello a base minuto, ecco che il sistema deve avere almeno un campionamento al minuto per poter essere gestito, se invece l’interpretazione data è quella per cui la media oraria è formata da tutti i campionamenti istantanei possibili nell’ora, per soddisfare la norma è sufficiente avere un campionamento all’ora. La differenza è decisamente qualificante ed è molto probabile, anche perché più logica, che prevarrà l’interpretazione più restrittiva, e con essa sarà risolta anche l’interpretazione al punto precedente.

Oltre alle informazioni di validità del dato è buona norma associare direttamente al valore medio orario anche lo stato di funzionamento dell’impianto, ovvero un qualificante che determini se l’ora è associata allo stato di funzionamento o di fermo dell’impianto di produzione.

Anche su quest’ultimo aspetto è in atto una discussione interpretativa, e l’oggetto del contendere è relativo a quando un’ora va considerata ferma. Il problema interessa le sole transizioni di stato. Se durante l’intera ora l’impianto è rimasto fermo la media è certamente associata allo stato di fermo, ma se il fermo è iniziato a cavallo dell’ora è lecito disquisire circa la percentuale di tempo di fermo necessaria per poter qualificare esattamente il valore medio. Normalmente si conviene di associare lo stato come lo stato prevalente, ovvero fissare a 50% tale soglia, sono possibili anche tutte le altre interpretazioni. A livello implementativo è buona norma rendere configurabile la percentuale discriminante.

Ultimo aspetto caratterizzante il valore medio orario è la sua validità, fortunatamente su tale aspetto la norma è chiara ed esaustiva, e non vi sono dispute interpretative.

Una dato medio orario è calcolato con il contributo dei soli valori istantanei validi.

I dati medi orari sono validi se:

  • Il numero di misure elementari valide che hanno concorso al calcolo del valore medio non è inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell’arco dell'ora.
  • il massimo scarto tra le misure elementari nell’ora non è inferiore ad un valore prefissato;
  • il massimo scarto tra le misure elementari nell’ora non è superiore ad un valore prefissato;
  • il valore orario non è inferiore ad una soglia prefissata;
  • il valore orario non è superiore ad una soglia prefissata;

Commentando le definizioni sopra riportate, possiamo osservare che la misura deve essere calcolata dall’aggregazione di misurazioni che abbiano avuto una certa variabilità, tuttavia non eccessiva. Con questo concetto ci si vuole tutelare ed escludere informazioni che possano essere ricondotte a funzionamenti, che se pur non dichiaratamente anomali del sistema di misura, siano fortemente dubbi, quali segnali costantemente invariabili o soggetti ad un’attività troppo estesa. Questi tipi di controllo potrebbero essere penalizzanti in caso di processi governati di automatismi di autoregolazione estremamente affidabili e veloci, cioè in grado di mantenere i valori delle emissioni assolutamente stabili ed invarianti nel tempo. In questi rari casi sarà assolutamente necessario concordare con gli enti di controllo la disattivazione di tali verifiche.

3.3 AGGREGAZIONI DI DATI

Il sistema di misurazione ha finora provveduto a calcolare e memorizzare le medie orarie, e le ha contraddistinte con i criteri di validità, e stato dell’impianto.

Queste informazioni, che devono essere conservate per almeno cinque anni, sono alla base di tutte le elaborazioni necessarie per documentare l’emissione.

I metodi di aggregazione e le informazioni che possono essere richieste quale auto certificazione sono comunque costruibili con elaborazioni che si basano sui valori medi orari.

I valori che possono essere richiesti sono:

Media oraria
Per la definizione vedere i punti precedenti, il periodo d’aggregazione parte al primo secondo della nuova ora e termina al 60 secondo del 59 minuto della stessa ora.
Nel caso che la disponibilità di dati orari validi nel giorno sia inferiore al 70% il valore medio non è valido.
Può essere omesso il calcolo del valore dell’emissione qualora l’ora sia di considerata di fermo.
Media giornaliera
Media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00.
Nel caso che la disponibilità di dati orari validi nel giorno sia inferiore al 70% il valore medio giornaliero non è valido.
Il calcolo della media giornaliera non è applicabile se le ore di normale funzionamento nel giorno sono inferiori a 6 (25%).
Media di 48 ore
Media delle ultime 48 ore di normale funzionamento anche non consecutive, viene calcolata partendo dalle 24.00.00 del giorno di riferimento e cercando all’indietro (ore precedenti) fino a trovare 48 valori orari di normale funzionamento.
Nel caso che la disponibilità di dati orari validi nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il valore medio non è valido
Media mobile di 7 giorni
Media degli ultimi sette giorni di calendario trascorsi (media mobile di sette giorni) calcolata all’indietro partendo dalle 24.00.00 del giorno di riferimento.
Nel caso che la disponibilità dei dati orari validi relativa ai sette giorni sia inferiore al 70% il dato medio viene invalidato.
Il calcolo della media dei sette giorni non è applicabile nel caso che le ore di funzionamento nei sette giorni sia inferiore a 42 (25%).
Media mensile
Media dei valori orari del mese di calendario.
Nel caso che la disponibilità di medie orarie valide nel mese sia inferiore all’80%, il valore medio mensile calcolato non è valido.
Il calcolo della media mensile non è applicabile nel caso che le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144 (20%).
Media di 720 ore di normale funzionamento
Media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso di 720 ore di normale funzionamento anche non consecutive, viene calcolata partendo dalle 24.00.00 del giorno di riferimento e cercando all’indietro (ore precedenti) fino a trovare 720 valori orari di normale funzionamento.
Nel caso che la disponibilità dalle medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore all'80%, il valore medio calcolato non è valido.
Media annuale
Media dei valori orari validi acquisiti nell’arco dell’anno solare.
Nel caso che la disponibilità di medie orarie valide nell’anno sia inferiore all’80%, il valore medio annuale calcolato non è valido.
Il calcolo della media annuale non è applicabile nel caso che le ore di normale funzionamento nell’anno sia inferiore al 20% del totale teorico.
Indice di disponibilità in un precisato periodo
L’indice di disponibilità delle medie orarie del singolo inquinante è calcolato nel seguente modo:

                   Ns
Id = 100 x ------------------
                   Onf
					

Dove
Ns è il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione
Onf sono le ore di normale funzionamento dell’impianto nel periodo considerato
Limite di emissione da rispettare
Nelle tabelle riassuntive deve essere riportato il limite da rispettare. I limiti possono differenziarsi in funzione del periodo di aggregazione, tipicamente possono essere definiti limiti sull’ora, sul giorno, sui sette giorni. In casi particolari i valori limite sono a loro volta il risultato di un conteggio funzionale del combustibile utilizzato o delle condizioni d’esercizio dell’impianto.
Numero di medie orarie (o altro periodo) che superano il limite
Nelle tabelle riassuntive può essere richiesto d’indicare il numero di superamenti effettuati. In tal caso i limiti su cui operare i confronti possono dipendere dal periodo di aggregazione dei dati.
Numero di medie orarie valide in un determinato periodo
È il calcolo della quantità di medie orarie valide nel periodo selezionato, è utile per verificare il calcolo dell’indice di disponibilità.
Numero di ore di normale funzionamento in un determinato periodo
È il calcolo della quantità di medie orarie contraddistinte da uno stato di normale funzionamento dell’impianto in un determinato periodo, è utile per verificare il calcolo dell’indice di disponibilità.

4. DISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI PER IL RESPONSABILE D’IMPIANTO, PER L’ENTE DI CONTROLLO E PER LA POPOLAZIONE LOCALE.

L’aggregazione e la presentazione delle informazioni sono, di fatto, il fine ultimo dell’intero sistema di acquisizione delle emissioni. I dati raccolti devono essere elaborati con l’obiettivo di fornire un quadro sintetico per l’immediata valutazione dei livelli emissivi.

Ovviamente vi sono vari modi di consultare l'enorme massa di numeri che un sistema di questo tipo è in grado di generare. Il modo stesso di consultare le informazioni è influenzato dal tipo di persona che esegue la verifica e dal motivo che la spinge a verificare i risultati. Nella nostra esperienza abbiamo identificato essenzialmente tre modi.

  • Gestore dell’impianto produttivo.
  • L’ente di controllo.
  • La popolazione residente all’esterno dell’area produttiva.

Il sistema di elaborazione dei dati deve essere sufficientemente flessibile per poter soddisfare le diverse esigenze di lettura dei dati.

4.1 LE ESIGENZE DEL RESPONSABILE D’IMPIANTO.

Cominciamo ad analizzare il punto di vista del gestore dell’impianto. Per questa figura il sistema di analisi emissioni è visto in prima battuta come una nuova incombenza da gestire, e quindi richiede che sia il più possibile automatico e che non gli richieda alcun intervento per poter funzionare, oltre alla normale manutenzione.

Il gestore dell’impianto ha, per quanto concerne le emissioni, come primo obiettivo, il rispetto dei limiti di emissione orari, in quanto è probabile, che se questi limiti sono rispettati, saranno probabilmente rispettati anche eventuali limiti su periodi di aggregazione maggiore. Il concetto di probabilità è qui citato in quanto le soglie di rispetto, spesso, decrescono con l’aumentare del periodo di osservazione. Se l’impianto lavora sempre in prossimità del proprio limite orario, ed il limite di livello superiore è di valore inferiore, la sicurezza di rispettare i limiti di emissione viene necessariamente meno.

Analisi Emissioni Atmosferiche

Il gestore dell’impianto vuole inoltre essere avvisato sicuramente sui valori istantanei che il suo impianto sta’ generando, ma è maggiormente interessato alle previsioni su come concluderà il periodo in corso, tipicamente l’ora, qualora non operasse alcuna variazione al regime di funzionamento dell’impianto stesso.

Analisi Emissioni Atmosferiche

Con uno strumento previsionale di tale tipo, nel caso di impianti dal funzionamento molto variabile, il decisore di sala controllo è in grado di conoscere sia il valore emissivo contingente, sia il valore medio orario previsto sull’ora in corso, ed è quindi in grado di decidere se operare o meno delle variazioni al punto di lavoro dell’impianto di trasformazione che stà governando.

Altro tipo di informazione che il gestore tecnologico intende verificare è la corrispondenza e la corretta applicazione ed esecuzione degli automatismi di riduzione delle emissioni, ovvero verificare se gli andamenti di alcuni parametri di processo sono correttamente legati agli andamenti delle emissioni registrate nel tempo.

Lo strumento di cui ha quindi bisogno gli deve consentire di visualizzare non tanto dei valori numerici, bensì degli andamenti di tendenza, ottenibili mediante sistemi di consultazione grafica dotati di capacità multi traccia. Questa tipologia d’analisi deve permettergli di osservare sia periodi molto brevi, di qualche minuto, come periodi estremamente ampi, di svariati mesi.

4.2 LE ESIGENZE DELL’ENTE DI CONTROLLO.

Le informazioni che tale figura vuole reperire sono essenzialmente di due tipologie: Una prima è strettamente legata all’attendibilità delle informazioni fornite dal gestore dell’impianto, ovvero dal sistema di controllo che è chiamato a sorvegliare.

Analisi Emissioni Atmosferiche

La certezza che il controllore vuole avere è che il sistema di gestione e misura delle emissioni misuri fedelmente quanto è fisicamente e realmente transitato dai punti di emissione.

I tipi di verifica che normalmente avvengono sono diretti a controllare se i valori misurati con le apparecchiature portatili di cui è equipaggiato sono equivalenti a quelli acquisiti e memorizzati dal sistema informativo. Per agevolare tale verifica è opportuno che il sistema possa documentare gli andamenti puntuali delle emissioni rilevate in un periodo temporale ristretto e preciso, in modo da documentare cosa è stato rilevato nei medesimi istanti in cui il verificatore ha compiuto le proprie misurazioni.

Altra preoccupazione del controllore è che la strumentazione sia tenuta in buona efficienza, ovvero che abbia subito tutte le manutenzioni e tarature previste per conservare nel tempo l’accuratezza di misura tipica dei sistemi di rilevazione adottati. Per agevolare tale controllo è opportuno disporre di sistemi o pratiche operative che permettano di certificare momenti, fasi e condizioni in cui tali manutenzioni e tarature sono state effettuate.

Una volta accertato che il sistema di rilevazione è accurato e tenuto nel miglior stato di manutenzione possibile, ecco che l’azione di controllo si manifesta finalmente sull’aspetto numerico, ovvero la verifica che i livelli numerici emissivi siano stati rispettati.

Per permettere tali tipo di controllo il sistema informativo deve essere in grado di fornire, sicuramente su supporto cartaceo, ma anche su supporto informatico, tutte le informazioni richieste dalle leggi e dalle norme applicabili per il tipo d’impianto sotto controllo. Può rilevarsi utile essere in grado dimostrare che il sistema esegue correttamente tutti i calcoli previsti e quindi certificare l’applicazione corretta della norma per il calcolo del valore medio orario e la determinazione dello stato di validità. Per ottenere tale potenzialità sarà necessario memorizzare, con estremo dettaglio, tutti gli andamenti puntuali, sia dei valori di campo, che di tutti gli stati caratterizzanti la misura.

Analisi Emissioni Atmosferiche

Sito di pubblicazione WEB dati di emissione Mostra un'ipotetico sito internet/intranet in cui vengono pubblicate le informazioni di emissione.

È ben vista, se addirittura non viene imposta, la possibilità di connettersi direttamente al sistema informativo mediante modem, in modo da poter verificare costantemente e direttamente la condizione d’esercizio ed il rispetto dei limiti.

La normalizzazione di tale modalità di consultazione, ultimamente, si sta’ indirizzando verso l’adozione di sistemi d’interrogazione basati su strumenti standardizzati quali la creazione di siti Internet o Intranet con accesso sorvegliato su linea telefonica commutata.

4.3 LE ESIGENZE D’INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE.

La percezione della popolazione circostante dell’impianto produttivo è normalmente di timore di effetti gravi ed immediati per la propria salute, ovvero per il livello di confort e di non disturbo godibile.

La comunicazione di numeri od altre informazioni sugli andamenti precisi non viene quasi mai recepita correttamente. Un dubbio latente e forse irremovibile sulla veridicità delle informazioni è sempre comunque presente.

La comunicazione verso l’esterno è bene che sia fortemente associata a concetti relativi, ad esempio "siamo al 4% del limite", oppure a concetti temporali come "sono 120 giorni che le emissioni sono sotto controllo".

La scelta della modalità con cui comunicare tali informazioni è di difficile soluzione. Vi sono delle installazioni interessanti in cui la notizia è data in tempo reale mediante tabelloni luminosi posti vuoi all’ingresso della zona produttiva, ovvero nella piazza del comune più vicino.

Ultimamente si stanno concretizzando alcune installazioni in cui i dati sono disponibili a chiunque mediante la loro pubblicazione in siti Internet e quindi di facile accesso da parte di chiunque, purché dotato delle opportune apparecchiature.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI

Direttiva 80/779/CEE del 15/07/80 G.U. CEE n.L 229 del 30/8/1980
Direttiva del Consiglio relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione modificata dalla Direttiva 89/427/CEE del 21/06/89 G.U. CEE n.L 201 del 14/7/1989 (recepita con il D.P.C.M. 28 marzo 1983 e con il D.P.R. 24 maggio 1988)

Risoluzione del Consiglio del 15/07/80 G.U. CEE n.C 222 del 30/8/1980
Risoluzione sull'inquinamento atmosferico oltre frontiera causato dall'anidride solforosa e dalle particelle in sospensione

Direttiva 82/884/CEE del 03/12/82 G.U. CEE n.L 378 del 31/12/1982
Direttiva del Consiglio concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera (recepita con il D.P.C.M. 28 marzo 1983 e con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203)

Decisione del Consiglio del 24/06/82 n. 459 n.L 210 del 19/07/1982
Decisione che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli stati membri

Direttiva 84/360/CEE del 28/06/84 G.U. CEE n.L 188 del 16/07/1984
Direttiva del Consiglio concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (recepita con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203)

Direttiva 85/203/CEE del 07/03/85 G.U. CEE n.L 87 del 27/03/1985
Direttiva concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (recepita con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203)

Direttiva del Consiglio 87/219/CEE del 30/03/87
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 88/609/CEE del 24/11/88 G.U. CEE n.L 336 del 07/12/1988
Direttiva del Consiglio concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Direttiva 89/369/CEE del 08/6/89 G.U. CEE n.L 163 del 14/06/1989
Direttiva concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani

Regolamento (CEE) 1613/89 del Consiglio del 29/05/89 G.U. CEE n.L 165 del 15/06/1989
Regolamento che modifica il regolamento CEE n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.

Direttiva 89/427/CEE del 21/06/89 G.U. CEE n.L 201 del 14/7/1989
Direttiva che modifica la Direttiva 80/779 relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione

Direttiva 89/429/CEE del 21/06/89 G.U. CEE n.L 203 del 15/7/1989
Riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani

Regolamento (CEE) 594/91 del Consiglio del 04/03/91 G.U. CEE n.L 67 del 14/03/1991
Regolamento relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

Direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23/12/91
Direttiva per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l' ambiente.

Direttiva 92/72/CEE del 21/09/92 G.U. Serie Speciale n.14 del 18/2/1993
Direttiva sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono G.U. CEE n.L 297 del 13/10/1992.

Direttiva 93/12/CEE del Consiglio del 23/03/93 G.U. CEE n.L 74 del 27/3/1993 e G.U. 2 Serie speciale n.55 del 15/7/1993
Direttiva relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Direttiva 93/76/CEE del Consiglio del 13/09/93 G.U. CEE n.L 237 del 22/9/1993
Direttiva del Consiglio intesa a limitare le emissioni di biossidi di carbonio migliorando l'efficienza energetica (Save)

Direttiva 94/66/CE del Consiglio del 15/12/94 G.U. CEE n.L 337 del 24/12/1994
Direttiva che modifica la Direttiva 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione

Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27/09/96 G.U. CEE n.L 296/55 del 21/11/1996
Direttiva in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e ambiente

Decisione 97/101/CE del Consiglio del 27/01/97
Decisione del Consiglio che instaura uno scambio di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri

6. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI ITALIANI

LEGGE 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1970 n.1391
Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971, n.322
Regolamento per l'esecuzione della legge 13/7/66 n.615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977 n. 616
Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382.

LEGGE 27 aprile 1982, n.289
Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13/11/ 1979.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1983
Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.

LEGGE 8 luglio 1986 n. 349
Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1988, n. 203
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.183.

LEGGE 23 agosto 1988, n.393
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo al clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16/9/ 1987.

LEGGE 27 ottobre 1988, n.487
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico oltre confine a lunga distanza relativo alla riduzione si emissione di zolfo o dei suoi flussi oltre confine di almeno il 30%, adottato Helsinki l'8 luglio 1985

LEGGE 27 ottobre 1988, n.488
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico trasfrontaliero a lunga distanza relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (EMEP) , adottato a Ginevra il 28 settembre 1984.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 8 maggio 1989
Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1989 n. 76
Limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore.
(Modificato dal decreto 21 giugno 1990).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 12 luglio 1990
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 20 maggio 1991
Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17/5/88 n. 175, in recepimento della direttiva CEE n.88/610 che modifica la direttiva CEE n.82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 20 maggio 1991
Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1991
Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 21 luglio 1989.

LEGGE 7 gennaio 1992, n.39
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1992.
Atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 97.
Attuazione della direttiva 87/219/CEE relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

DECRETO DEL MINISTERO AMBIENTE 6 maggio 1992
Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio.

DECRETO DEL MINISTERO AMBIENTE 12 novembre 1992
Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria.

DECRETO LEGGE 4 dicembre 1993, n.496
Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
(convertito in legge, con modificazioni, Legge 21 gennaio 1994, n. 61)

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549.
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 61.
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

DECRETO DEL MINISTERO AMBIENTE 15 aprile 1994
Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991.

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 12 luglio 1994.
Modificazione al decreto ministeriale 12 luglio 1990 concernente linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 novembre 1994.
Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui decreto ministeriale 15 aprile 1994.

LEGGE 12 aprile 1995, n. 146.
Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico trasfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991.

DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 21 dicembre 1995.
Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 26 marzo 1996.
Attuazione del decreto legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 16 maggio 1996.
Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono.

DECRETO LEGGE 11 giugno 1996, n. 315.
Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico.

DECRETO LEGGE 24 SETTEMBRE 1996 N.498
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.

DECRETO MINISTERO AMBIENTE 19 novembre 1997 n. 503.
Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari.